Descrizione
Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti::
Imposta municipale propria (IMU)
Tassa sui rifiuti (TARI)
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 e divenuti esecutivi .
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
- del tributo oggetto di definizione;
- delle spese di notifica.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione
sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
interessi moratori maturati dopo la scadenza dell’avviso di accertamento, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.