1. Per missione si intende l’espletamento temporaneo dell’attività lavorativa svolta nell’interesse del Comune da parte del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, in località diversa dalla dimora abituale e comunque in località posta al di fuori del territorio Comunale, con distanza superiore a km 10 dall’ordinaria sede di servizio o dalla dimora abituale, per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste.
2. Gli scopi della missione/trasferta devono essere consoni ai fini istituzionali propri
dell’Amministrazione.
3. Non è considerata trasferta il servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa, è tenuto a prestare ordinariamente all’esterno della sede dell’ente (esempio servizio di reperibilità o Protezione Civile).
4. Non è, altresì, considerata trasferta il servizio prestato in località distante meno di 10 km dalla propria sede di servizio. Detta mobilità temporanea dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzata.
5. Le missioni danno conseguentemente diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei limiti e secondo le regole stabilite dal presente regolamento.
6. Nel caso di missioni o trasferte all’estero sarà la Giunta Comunale, allo scopo del contenimento della spesa, a deliberarne l’autorizzazione e le modalità.