Descrizione
Il Responsabile dell’Area VII
Osservato come la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, c. d. “Legge di Bilancio 2022”, all’art.
1 comma 172 abbia disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà
Comunale (F.S.C.) a titolo di potenziamento anche del servizio di asilo nido, al fine di rimuovere gli
squilibri territoriali nell’erogazione di tale servizio in attuazione dell’art. 117 comma 1 lettera m)
della Costituzione, nell'ottica della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio
nazionale;
Visto come la suddetta Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 abbia individuato i Livelli Essenziali
delle Prestazioni (L.E.P.) per quanto concerne la disponibilità di posti negli asili nido, per i bambini
compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi (c. d. “popolazione target”), con l’obiettivo di graduale
raggiungimento, entro il 2027, del livello di copertura minimo del servizio pari al 33% degli aventi
diritto per ciascun comune o bacino territoriale, computando a tal fine anche i posti disponibili
presso servizi privati;
Osservato come le suddette risorse siano state allocate nell'ambito del Fondo di Solidarietà
Comunale (F.S.C.) fino all'annualità 2024 (art. 1 comma 449 lettera d-octies della Legge n.
232/2016), e a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028, sono stanziate nel Fondo Speciale per
l'Equità del Livello dei Servizi (F.E.L.S.) (art. 1 comma 496 della Legge n. 213/2023). Tale fondo è
stato istituito in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14/04/2023, la quale
ha confermato la specialità di queste risorse in relazione all'obbligo di destinazione volto a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a garantire il pieno esercizio dei diritti umani (ai sensi
dell'articolo 119 comma 5 della Costituzione). Inoltre, a partire dal 2029, le risorse in esame
verranno reintegrate nel F.S.C. ai sensi dell'art. 1 comma 449 lettera d-octies della Legge n.
232/2016;
Rilevato come la Commissione per i Fabbisogni Standard (C.T.F.S.) sia un organo tecnico
collegiale istituito con D. Lgs. n. 216 del 26 novembre 2010 presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avente il compito di analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, in esecuzione del succitato
articolo 1 comma 172 della “Legge di Bilancio 2022” ed in collaborazione con la Ragioneria dello
Stato;
Richiamati i seguenti atti approvati dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard nella
seduta del 16/12/2024:
• la Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio
per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025 in base al comma 172
dell’articolo 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021”;
• l’Allegato alla Nota Metodologica contenente il riparto delle risorse del Fondo Speciale per
l'Equità del Livello dei Servizi (F.E.L.S.), per l’anno 2025, destinate ai vari Comuni, da cui
si evince che al Comune di Aci Castello spettano € 245.379,96 corrispondenti a n. 32 utenti
aggiuntivi, per il raggiungimento degli obiettivi di servizio “asili nido” per l’anno 2025;
Rilevato pertanto come, in considerazione dell’importo assegnato, ciascun Comune
beneficiario, in forma singola o associata, sia tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo
di servizio per l’anno 2025, in termini di utenti aggiuntivi come riportato nell’Allegato alla citata
Nota metodologica;
Osservato come tra le misure di potenziamento del servizio di asilo nido, elencate
tassativamente nella citata Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni
Standard (C.T.F.S.) del 16/12/2024, sia previsto l'utilizzo delle maggiori risorse assegnate
scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio, fra i quali è prevista
la possibilità:
• di ricorrere ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
• di trasferire le risorse aggiuntive assegnate agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base
ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
• nonché di ricorrere ad altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con
almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad
uno o più educatori in modo continuativo;
Richiamato il D. Lgs. n. 65 del 13/04/2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita a sei anni”, il quale sancisce all’art. 1 che alle bambine ed ai bambini,
sin dalla nascita, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e
di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali,
promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi
culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini
attraverso interventi personalizzati;
Presi Atto di come la suddetta Nota metodologica della Commissione Tecnica per i
Fabbisogni Standard (C.T.F.S.) del 16/12/2024 contempli, tra i servizi di asilo nido ammessi al
potenziamento, i servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e lettera c), quest’ultima
esclusivamente per i punti 1 e 3, del D. Lgs. n. 65 del 13/04/2017, e quindi:
• servizi di asilo nido e micro-nido;
• servizi attinenti alle c. d. “sezioni primavera”;
• i servizi integrativi quali spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, strutturati su
almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento,
dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo;
Ritenuto pertanto opportuno stipulare apposite convenzioni con gli asili nido, con i micronidi e
con le ulteriori strutture private come individuate dalla suddetta Nota metodologica della
Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (C.T.F.S.) del 16/12/2024, trasferendo alle
strutture stesse le risorse aggiuntive assegnate, al fine di riservare, per l’anno educativo 2025/2026,
complessivamente n. 60 posti gratuiti per i bambini residenti nel Comune di Aci Castello,
incentivando quindi la fruizione del servizio di asilo nido;
Rilevato altresì che le strutture suddette dovranno:
• rispettare i requisiti di cui alla suddetta Nota metodologica della Commissione Tecnica per i
Fabbisogni Standard (C.T.F.S.) del 16/12/2024;
• attenersi rigorosamente a quanto sancito dallo schema di convenzione allegato alla presente;
• essere iscritte, ai sensi del D.P.R.S. del 16 maggio 2013, presso il competente Albo
Regionale nella sezione Minori, per la Tipologia asilo nido, micronido, spazi gioco e servizi
educativi in contesto domiciliare (quest’ultimi con le specifiche caratteristiche individuate
dalla predetta Nota metodologica), oppure, in alternativa, essere autorizzate da enti pubblici
(quali A.S.P. ed Enti Locali) all’erogazione dei servizi di cui alla suddetta Nota
metodologica;
• per le sezioni primavera, essere debitamente autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale
(U.S.R.);
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 25/06/2025, avente ad oggetto
“Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (F.E.L.S.) - Obiettivi di servizio per gli asili
nido – Annualità 2025 – Atto di indirizzo”;
Rende Noto
che è intendimento di Questa Amministrazione stipulare, ai sensi della Nota metodologica
della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (C.T.F.S.) del 16/12/2024, apposita
convenzione con le strutture di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e lettera c) punti 1 e 3,
del D. Lgs. n. 65 del 13/04/2017, che, per l’anno educativo 2025/2026, riservino
complessivamente n. 60 posti gratuiti ai bambini di età 3-36 mesi residenti nel Comune di
Aci Castello, ricevendo per tale fine un apposito contributo da Questo Ente, a valer sul
Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (F.E.L.S.).
Finalità
Il presente Avviso è finalizzato a favorire l’incremento del numero di bambini di età 3-36 mesi che
può accedere ai servizi di asilo nido, micronido, sezioni primavera ed ulteriori servizi analoghi
sopra specificati, offrendo:
• ai bambini, opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle offerte dalla
famiglia;
• ai genitori, opportunità di conciliazione del tempo lavoro/famiglia.
Destinatari diretti dell’intervento
I destinatari diretti dell’intervento sono le strutture di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e
lettera c) punti 1 e 3, del D. Lgs. n. 65 del 13/04/2017, e quindi:
• servizi di asilo nido e micro-nido;
• servizi attinenti alle c. d. “sezioni primavera”;
• i servizi integrativi quali spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, strutturati su
almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento,
dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.
Criteri Di Accesso Al Beneficio
Le strutture di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e lettera c) punti 1 e 3, del D. Lgs. n. 65 del
13/04/2017, dovranno essere iscritte, ai sensi del D.P.R.S. del 16 maggio 2013, presso il competente
Albo Regionale nella sezione Minori, per la Tipologia asilo nido, micronido, spazi gioco e servizi
educativi in contesto domiciliare (quest’ultimi con le specifiche caratteristiche individuate dalla
predetta Nota metodologica), oppure, in alternativa, essere autorizzate da enti pubblici (quali A.S.P.
, Regione Sicilia, Enti Locali) all’erogazione dei servizi di cui alla suddetta Nota metodologica.
Le sezioni primavera dovranno essere debitamente autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale
(U.S.R.).
Modalità Di Erogazione
Le strutture di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), b) e lettera c) punti 1 e 3, del D. Lgs. n. 65
del 13/04/2017 forniranno l’elenco dei bambini iscritti per l’anno educativo 2025/2026, residenti
nel Comune di Aci Castello, e le dichiarazioni sottoscritte dai genitori attestanti l’accoglienza
gratuita.
Il Comune di Aci castello si impegna ad erogare alle strutture convenzionate ed adempienti, entro il
31/12/2025, un contributo per i bambini residenti nel Comune di Aci Castello ed accolti
gratuitamente dalle suddette strutture educative, pari ad € 6.000,00 per ogni singolo bambino.
Tale contributo, in ogni caso, verrà riconosciuto per un numero complessivamente non superiore a
60 bambini. Qualora dovesse pervenire un numero superiore di richieste, l’accoglienza gratuita
verrà garantita ai n. 60 istanti in possesso di ISEE ordinario in corso di validità con valore più
basso. A parità di ISEE, sarà data priorità al bambino più grande di età.
Modalità E Termine Di Presentazione Delle Istanze
Il modello di istanza allegato al presente Avviso, scaricabile sul sito web istituzionale dell'Ente,
dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dalla fotocopia di documento di
identità in corso di validità del rappresentante legale della struttura di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera a), b) e lettera c) punti 1 e 3, del D. Lgs. n. 65 del 13/04/2017, nonchè da tutta l’ulteriore
documentazione richiesta dall’istanza, pena esclusione.
Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine, ovvero oltre il 14/07/2025.
L’istanza potrà essere presentata dal richiedente, secondo le seguenti modalità:
• brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Aci Castello, sito in via Dante n. 28,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
• all’indirizzo e-mail protocollo@comune.acicastello.ct.it ;
• all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it .
Il recapito dell’istanza nei tempi e con i modi indicati è ad esclusiva responsabilità del richiedente.
Rispetto Della Privacy
Il Comune di Aci Castello, in quanto titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al
trattamento dei dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al
presente Avviso e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy,
con particolare riferimento a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali” e dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione le
disposizioni contenute nella normativa vigente.