Portale Definizione Agevolata Imu E Tari
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Servizio attivo
Portale Definizione Agevolata Imu E Tari: Raccolta, acquisizione e tracciamento delle richieste presentate dai contribuenti, con gestione ordinata della documentazione allegata e dei relativi flussi.
A chi è rivolto
Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati sono le seguenti:
- Imposta municipale propria (IMU)
- Tassa sui rifiuti (TARI)
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 e divenuti esecutivi .
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al articolo 5:
- del tributo oggetto di definizione;
- delle spese di notifica.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione
- sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell’avviso di accertamento, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Descrizione

Il debitore manifesta al Comune entro il termine del 15 dicembre 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, mediante apposita piattaforma telematica disponibile nel sito internet istituzionale dell’Ente a partire dal 15 ottobre 2026, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili.
2. Nella dichiarazione, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite riferite al grado di giudizio pendente.
3. La controversia si intende pendente anche qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l’impugnazione della sentenza.
4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
5. La definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo oggetto della controversia ancora pendente, oltre alle spese legali eventualmente già liquidate nell’ultima sentenza pronunciata.
6. Il Comune, entro il termine del 15 febbraio 2027, comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l’ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
7. Il debitore che, avendo dichiarato la presenza di contenzioso pendente innanzi al giudice tributario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve depositare istanza di rinuncia al ricorso nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. L'istanza di rinuncia al ricorso produce l’effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite riferite al grado di giudizio pendente.
8. Il mancato deposito dell’istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
9. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di imposta/tassa ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall’Ente e non possono essere oggetto di rimborso
Come fare
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE.
Dopo l’autenticazione, il contribuente può consultare la propria posizione debitoria, verificare gli atti presenti e procedere con la compilazione dell’istanza di adesione alla Definizione Agevolata.
Si comunica che è attivo un servizio di assistenza telefonica riservato ai contribuenti che intendono usufruire della definizione agevolata dei tributi locali TARI e IMU.
Per usufruire del servizio bisognerà autenticarsi con SPID o CIE nel Portale Definizione Agevolata dove saranno indicate le modalità di contatto.
Cosa serve
Nella dichiarazione, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall’art. 5 del regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite riferite al grado di giudizio pendente.
Per Ulteriori Informazioni Consultare le FAQ del Portale Al Seguente Link: Clicca Qui
Cosa si ottiene
A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3:
a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
b. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Tempi e scadenze
Il Portale Sarà Attivo Dal 15 Ottobre 2026 fino al 15 Dicembre 2026
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Condizioni di servizio
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